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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Servizio Attivo
La SCIA è uno strumento previsto dall’art. 19 della L. 241/90 D.P.R. 380/2001 ed all’art. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, presentabile qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso art. 19 e dall'art. 5 comma 1 lettera b) del DL 70/2011 (convertito dalla L. 106/2011)

Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

A chi è rivolto

a tutti i cittadini

Descrizione

La SCIA è uno strumento previsto dall’art. 19 della L. 241/90 D.P.R. 380/2001 ed all’art. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, presentabile qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso art. 19 e dall'art. 5 comma 1 lettera b) del DL 70/2011 (convertito dalla L. 106/2011)

Come fare

Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt.359 e 481 del c.p., assumendosene le relative responsabilità.

L'invio della SCIA   deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line disponibile al link del portale SUE, in cui il modello di SCIA risulta adeguato e conforme  al Modello Unico Ministeriale.

Cosa serve

La SCIA va presentata prima della realizzazioen dei seguenti interventi:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria, comportanti esecuzione di opere strutturali o che modifico i prospetti dell'edificio, che non ricadano nelle fattispecie previste per gli interventi di edilizia libera o sottoposti CILA (art. 6 e 6bis del D.P.R. 380/2001)

2) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comportanti esecuzione di opere strutturali o che modifichino i prospetti dell'edificio, che non ricadano nelle fattispecie previste per gli interventi sottoposti a CILA (art. 6bis del D.P.R. 380/2001);

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia che non ricadano nelle fattispecie previste all'art. 10 comma 1 lettera c del D.P.R. 380/2001 (ossia che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, non comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che non comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)

4) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

5) le varianti a permessi di costruire, presentate a fine lavori, che non configurano come variante essenziale, conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali ecc.

Sono inoltre assoggettabili a SCIA in alternativa al permesso di costruire:

6) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)

7) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

8) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

9) costruzione o modifica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al di sotto delle soglie previste per cui è necessaria l'autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/2003 e non ricadenti nelle fattispecie per cui è prevista attività edilizia libera, comunicazione, o comunicazione asseverata, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate con D.M. 10/09/2010 ai sensi dell'art. 12 comma 10 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 380/2001 e Regolamento Edilizio).

Cosa si ottiene

La presentazione della SCIA, non comporta da parte dell’A.C. l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge.

Tempi e scadenze

La segnalazione ex art. 23 del D.P.R. 380/2001 è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.

Quanto costa

SCIA non onerosa

€ 91,00

SCIA onerosa

€ 154,00

Accedi al servizio

Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Ufficio Tecnico comunale

Riferimenti Normativi

D.P.R. 380/2001  e s.m.i.
L. 241/90

Condizioni di servizio

L'invio della SCIA   deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line disponibile al link del portale SUE, in cui il modello di SCIA risulta adeguato e conforme  al Modello Unico Ministeriale.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/02/2024


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